Sono appena stata ad un incontro sul testamento biologico promosso dall’associazione LiberiDiDecidere di Firenze.
È bene sapere che che chi vuole che le proprie volontà siano rispettate faccia ora testamento biologico, prima che la legge sia approvata definitivamente dal Parlamento.
Perché adesso una legge specifica non c’è, ma c’è la legge 145 del 28 marzo 2001, che ratifica la validità, anche per l’italia, della convenzione di Oviedo.
La convenzione di Oviedo prevede che:
Articolo 5 – Regola generale
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.
2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge.
Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.
3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
ma soprattutto
Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi
I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.
La legge italiana attuale prevede che se uno dichiara le proprie volontà, poi quelle volontà dovranno essere tenute in considerazione.
Quindi un testamento biologico redatto prima dell’entrata in vigore della legge Calabrò può essere utilizzato, in caso di necessità, in modo più efficace, in termini legali, di uno redatto eventualmente dopo.
Per il resto, non tutto è perduto.
Sulla legge ci sono pesanti dubbi di incostituzionalità, che verranno sicuramente sollevati se la legge venisse approvata anche dalla Camera.
Per dare maggior forza a chi si batte per far sì che gli elementari diritti individuali, diritti che appartengono a tutti, siano rispettati si può anche trasmettere il proprio testamento biologico a quelle associazioni che li stanno raccogliendo, come l’associazione Luca Coscioni e l’associazione A Buon Diritto.